ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.
Inizia la c.d. “Fase 2”: dal 4 maggio 7,1 milioni di lavoratori impiegati nelle 2,1 milioni di imprese sospese con il lockdown, imposto dall’emergenza Covid-19, potranno ritornare a lavoro. Ovviamente gli ingressi e le uscite dovranno essere scaglionate, si lavorerà per quanto possibile su turni ovvero a rotazione. Gli spazi dovranno essere contingentati nel rispetto della distanza minima di un metro e ai lavoratori dovrà esser misurata periodicamente la temperatura corporea. Ad ogni modo, per quanto possibile, dovrà preferirsi lo svolgimento del lavoro in smartworking.
Oltre a ciò, sarà di fondamentale importanza per il datore di lavoro poter dimostrare il corretto e costante utilizzo da parte dei dipendenti dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) appositamente previsti per l’emergenza Covid-19, in particolare mascherine e guanti. Altrettanto capillare dovrà essere la previsione di sanificazioni periodiche e la disponibilità di prodotti igienizzanti per chiunque entri in contatto con l’ambiente di lavoro.
L’attività delle imprese, quindi, sarà vincolata all’attuazione del «Protocollo per il contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro», condiviso tra il Governo e le parti sociali il 14 marzo e integrato il successivo 24 aprile, al quale si sono affiancate altre linee guida per specifiche filiere, in primo luogo trasporti e logistica ed edilizia.
Il rischio di contagio da Covid-19 dei dipendenti, infatti, impone al datore di lavoro di assumere adeguate misure di prevenzione nel rispetto dalla disciplina protettiva del diritto alla salute del lavoratore contenuta essenzialmente nel D.Lgs. n. 81/2008, oltre che nell’art. 2087 c.c.
Non vi è dubbio alcuno, invero, che il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro vada considerato alla stregua di un vero e proprio infortunio sul lavoro.
A tal proposito, l’articolo 42, comma 2, del decreto del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve redige il consueto certificato di infortunio e deve inviarlo telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Inoltre, nella circostanza in cui l’evento infortunistico sia riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, il Lavoratore potrà richiedere, in aggiunta alla tutela indennitaria Inail, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale connesso all’infortunio, c.d. “danno differenziale” e “danno complementare”.
Come noto, dall’art. 2087 c.c. discende, in capo all’imprenditore, l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed a prevenire l’insorgenza di malattie correlate al lavoro stesso. Ciò comporterà senz’altro un adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Più nello specifico, il datore di lavoro deve, per quanto qui rileva, “effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente” (art. 282, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008), “informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare” (art. 55, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008), «fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale» (art. 55, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 81 del 2008), «richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico» (art. 55, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008), «richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione», programmare gli interventi da attuare «in caso di pericolo immediato» (art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008).
L’omissione di tali cautele configurerà, in capo al datore di lavoro, la violazione delle contravvenzioni previste dal T.U. 81/2008, che potranno eventualmente costituire profili di colpa specifica in caso di contaminazione di soggetti entrati in contatto con l’ambiente lavorativo.
Il datore, quindi, potrebbe essere ritenuto responsabile per gli infortuni avvenuti ai propri dipendenti nello svolgimento della loro attività lavorativa quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole, collegato alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, ovvero, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Alla luce di quanto osservato, è evidente che, in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, il datore di lavoro è chiamato, più che mai, ad adottare misure necessarie a prevenire e a contenere il rischio di malattie in azienda.